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Autorità per l’energia elettrica: cos’è, quali le competenze e come funziona

Parlare di autorità per l’energia elettrica e il gas significa fare riferimento ad un organismo promosso dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. L’esigenza di introdurre tale autorità è nata con lo scopo di tutelare adeguatamente gli interessi dei consumatori.
Allo stesso tempo, con questa decisione si è voluta promuovere la concorrenza tra gli operatori e garantire la massima efficienza dei servizi, grazie ad attività di regolazione e controllo.
Nel 2011 sono state aggiunte ulteriori funzioni, come stabilito nel decreto n. 201/11, convertito con legge n. 214/11.
Si tratta, in particolare, delle funzioni di regolazione e controllo relative ai servizi idrici.

L’Autorità per l’energia elettrica agisce come organismo indipendente, ma svolge anche una funzione consultiva per Parlamento e Governo. Proprio tale funzione permette, annualmente (nel corso della Relazione Annuale), di formulare delle segnalazioni o delle vere e proprie proposte.
Esaminando maggiormente nel dettaglio le attività svolte, l’autorità è chiamata a vigilare e ad assicurare che i servizi siano fruibili omogeneamente all’interno del Paese.
Non manca il richiamo ad un sistema tariffario certo e trasparente, che abbia come base dei criteri predefiniti.
Il tutto volto a tutelare gli utenti.

Sempre in tema di finalità economico-finanziarie, gli obiettivi di chi fornisce i servizi devono coesistere in modo armonioso con quelli che sono gli obiettivi di carattere sociale e di tutela ambientale, cercando di perseguire un uso ottimale, a livello di efficienza, delle risorse.
Passando ad esaminare i componenti dell’Autorità per l’energia elettrica, occorre segnalare come quest’ultima rappresenti un organo collegiale, che vede il Presidente affiancato da 4 membri. Questi ultimi vengono nominati dal Presidente della Repubblica per mezzo di un decreto (è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei membri delle Commissioni parlamentari competenti). È il Ministro dello Sviluppo economico a proporre i candidati; i nomi, successivamente, devono essere approvati dal Consiglio dei Ministri.

In precedenza, è stato indicato come l’Autorità operi in modo completamente autonomo e indipendente.
Questo, però, deve avvenire nel rispetto sia degli indirizzi forniti da Governo e Parlamento in tema di politica generale, che delle normative stabilite dall’Unione europea. Per quanto riguarda l’organizzazione interna, comunque, è la stessa autorità a decidere (questo vale per i regolamenti, per il funzionamento e per la contabilità).
In merito alle risorse disponibili, queste ultime vengono ottenute da un contributo sui ricavi degli operatori regolati. In questo modo, l’attività non finisce per interessare il bilancio dello Stato. Ad ogni modo, per non pesare eccessivamente sugli operatori stessi, rispetto a quanto previsto dalla legge (ossia l’1 per mille), l’Autorità ha ridotto il contributo allo 0,3 per mille.
A livello di competenze, i settori vengono regolati attraverso diversi provvedimenti. Tra le attività esercitate è possibile ricordare come vengano definiti i livelli minimi di qualità dei servizi proposti dagli operatori; si parla, in questo ambito, sia degli aspetti tecnici che di quelli contrattuali.
Molto importante è anche l’azione che vede coinvolta l’Autorità nel promuovere un uso più razionale dell’energia, al fine di avvicinarsi con maggiore velocità all’efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile. Non può essere sottovalutata l’attività di aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento, che vede coinvolti i clienti che hanno preferito non affidarsi al mercato libero; tale aggiornamento avviene con periodicità trimestrale.
L’aggiunta delle competenza nell’ambito dei servizi idrici ha portato l’organismo a raccogliere dati ed informazioni in questo campo.
L’Autorità ha anche la possibilità di imporre delle sanzioni; può ascoltare, valutare ed accettare gli impegni che le imprese si assumono per cercare di ripristinare gli interessi lesi.
Un aspetto molto importante, che avvicina l’Autorità ai consumatori, è stata l’apertura di uno sportello a tutela di questi ultimi. Un utente ha così la possibilità di porre dei reclami nel caso in cui si senta danneggiato dal comportamento degli operatori nel settore energia e gas.
A rendere ancora più semplice per i cittadini il rapporto con lo Sportello è l’esistenza di un call center, dotato di apposito numero verde (in realtà, i numeri sono due, a seconda che si decida di chiamare da telefono fisso o da cellulare).

Ovviamente, per non rischiare di vedersi sommersa da reclami che non hanno ragione di esistere, l’Autorità ha posto delle condizioni affinché un reclamo possa essere effettivamente preso in considerazione.

Innanzitutto, dovrà essere presentato un reclamo in forma scritta all’operatore, semplicemente inviandolo all’indirizzo che viene normalmente riportato all’interno della bolletta.

Effettuata tale operazione, l’utente deve attendere la risposta; in base a quanto indicato dalla legge, l’esercente è tenuto a fornirla entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo. Trascorso tale termine, in mancanza di risposta, si potrà finalmente inoltrare il reclamo allo sportello. Allo stesso modo, ci si potrà rivolgere a quest’ultimo se la risposta è stata ottenuta, ma non risulta soddisfacente.

Un’eccezione da quanto appena descritto ha luogo nel caso in cui sussista una situazione che possa provocare gravi danni; in questo caso, infatti, è possibile inoltrare i due reclami (all’operatore e all’Autorità) contemporaneamente. Infine, se i clienti (oppure eventuali associazioni che hanno scelto di rappresentarli nel caso specifico) hanno segnalato un disservizio o un’irregolarità, ma non hanno ricevuto la risposta sperata, possono segnalarlo all’Autorità.

Quest’ultima si informerà sulla situazione direttamente presso gli esercizi e, successivamente, cercherà di fornire le informazioni più utili per risolvere le problematiche esistenti. È importante ricordare come lo sportello non si limiti a gestire i reclami, in quanto elargisce anche informazioni in merito ai mercati liberalizzati, chiarisce i dubbi sui diritti dei consumatori, ed è in grado di fornire assistenza nel caso in cui un utente voglia richiedere il Bonus elettrico (oppure il Bonus gas).

Oltre a poter contattare lo Sportello affidandosi ai numeri telefonici, i consumatori hanno la possibilità di inviare un fax, di inoltrare un’email o, ancora, di spedire una lettera via posta.

Solo quando il reclamo è giudicato fondato, viene segnalata la situazione all’Autorità, in modo che possa adottare la decisione migliore nell’ambito delle sue conseguenze.

In caso contrario, lo Sportello si limita ad archiviare il reclamo stesso, dandone informazione al soggetto che l’ha proposto.

Grazie alla riforma che ha recentemente interessato l’Autorità, a far data dal 1° gennaio 2016 è iniziata una nuova fase, che vede impegnato l’organismo nel sostenere la diffusione di consumi efficienti, cercando anche di rendere più trasparenti le bollette e, allo stesso tempo, di fare in modo che quanto pagato sia corrispondente al costo dei servizi forniti.

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